Prove documentali

• Cassazione, Sez. Trib. 2 dicembre 2015 n°24503 •

In Tema di accertamento Iva, la dichiarazione del contribuente di non possedere libri, registri scritture e documenti, richiesti specificamente in sede di accesso, preclude la valutazione degli stessi in suo favore in sede amministrativa o contenziosa e rende legittimo il ricorso all’accertamento induttivo.
Il contribuente potrà contrastare efficacemente i risultati dell’accertamento induttivo con la produzione in giudizio dei documenti che non era stato in grado di esibire in precedenza per causa a lui non imputabile (forza maggiore, caso fortuito).